Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773›Titolo IV
Art. 256
In vigore dal 11 lug 1940
Per portare armi, le guardie particolari devono munirsi della licenza prescritta dall' della legge e dall' del presente regolamento.
La licenza di porto d'armi a tassa ridotta non può essere rinnovata se non consti che permane la qualità di guardia particolare giurata.
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