Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo IV

Art. 259

In vigore dal 11 lug 1940
Salvo quanto dispone il R. decreto-legge 12 novembre 1936-XI, n. 2144, gli enti ed i privati di cui all' della legge, e chiunque esercita un istituto di vigilanza o di custodia o di ricerche ed investigazioni per conto di privati, è tenuto a comunicare al Prefetto gli elenchi del personale dipendente e a dar notizia, appena si verifichi, di ogni variazione intervenuta, restituendo i decreti di quelle guardie che avessero cessato dal servizio. Devono altresì essere comunicati al Prefetto gli elenchi, e le relative variazioni, degli abbonati per la custodia delle loro proprietà, facendo risultare dagli elenchi medesimi quali siano i beni a cui i singoli abbonamenti si riferiscono.
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