Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773›Titolo V
Art. 261
In vigore dal 2 set 1998
La dichiarazione di soggiorno degli stranieri, della quale è parola nell' della legge, dev'essere fatta in iscritto, mediante scheda, conforme all'annesso modello, munita della firma del dichiarante.
In essa lo straniero deve indicare:
a) le proprie generalità complete e quelle dei congiunti di età non superiore ai sedici anni, che lo accompagnano;
b) la nazionalità e il luogo di sua provenienza;
c) la data e il valico d'ingresso nel Regno;
d) lo scopo della sua venuta in Italia;
e) quanto tempo presumibilmente vi si tratterrà;
f) il luogo dove ha preso abitazione;
g) se e quali beni immobili rustici o urbani possegga, a qualunque titolo, nel Regno;
h) se e quale professione, industria o commercio o lavoro eserciti o intenda esercitare nel Regno, in nome proprio, o in società, con altri o per conto altrui;
i) la religione professata e la razza cui appartiene.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 25 luglio 1998 , n. 286, ha disposto (con l'art. 47, comma 4) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione del presente testo unico sono abrogate le disposizioni ancora in vigore del Titolo V del regolamento di esecuzione del Testo unico 18 giugno 1941, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635#art-rpl-261