Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773›Titolo IV
Art. 254
In vigore dal 21 ott 2008
1. Le guardie particolari vestono l'uniforme, o, per particolari esigenze, portano il distintivo, da approvarsi, l'una e l'altro, dal prefetto su domanda del datore di lavoro dal quale dipendono.
2. Si applicano alla divisa e al distintivo le disposizioni dell' del presente regolamento.
3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai titolari degli istituti di investigazione privata ed agli investigatori dipendenti, i quali sono tenuti a dimostrare la propria qualità, ad ogni richiesta da parte di chiunque vi abbia interesse, mediante l'esibizione di un tesserino conforme al modello approvato con decreto del Ministro dell'interno, nel quale sono riportate le generalità, gli estremi della licenza e l'indicazione dell'istituto cui appartengono.
4. Nei confronti del personale ammesso ai servizi di cui all', comma 2, trovano applicazione le disposizioni sull'uniforme vigenti nello Stato di stabilimento.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635#art-rpl-254