Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773›Titolo IV
Art. 253
In vigore dal 11 lug 1940
Quando si voglia affidare ad una guardia particolare approvata la sorveglianza di altri beni appartenenti allo stesso proprietario, deve farsene domanda al Prefetto, che provvede mediante annotazione sul decreto di cui la guardia è già in possesso.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635#art-rpl-253