Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo II

Art. 71

In vigore dal 11 lug 1940
Il libretto personale per le licenze di porto d'armi alle guardie particolari giurate è formato: a) da una copertina, conforme all'annesso modello, da rinnovarsi ogni quinquennio, contenente la fotografia, la firma e le indicazioni delle generalità e dei connotati del richiedente, nonché quelle relative al decreto di nomina; b) da uno o più fogli, conformi all'annesso modello, da rinnovarsi annualmente.
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