Art. 71
Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo II

Art. 71

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In vigore dal 11 lug 1940
Il libretto personale per le licenze di porto d'armi alle guardie particolari giurate è formato: a) da una copertina, conforme all'annesso modello, da rinnovarsi ogni quinquennio, contenente la fotografia, la firma e le indicazioni delle generalità e dei connotati del richiedente, nonché quelle relative al decreto di nomina; b) da uno o più fogli, conformi all'annesso modello, da rinnovarsi annualmente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635#art-rpl-71