Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo II

Art. 67

In vigore dal 11 lug 1940
L'interessato, all'atto della consegna della licenza, deve apporre la firma sulla copertina e sulla licenza stessa innanzi al funzionario di P. S. o al podestà. Se si tratti di analfabeti se ne fa menzione nel libretto.
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