Art. 67
Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo II

Art. 67

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In vigore dal 11 lug 1940
L'interessato, all'atto della consegna della licenza, deve apporre la firma sulla copertina e sulla licenza stessa innanzi al funzionario di P. S. o al podestà. Se si tratti di analfabeti se ne fa menzione nel libretto.
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