Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo II

Art. 62

In vigore dal 11 lug 1940
La domanda per ottenere la licenza di portare armi deve essere presentata alla autorità, di P. S. e corredata: a) dal certificato del casellario giudiziale, di data non anteriore ad un mese; b) da un vaglia intestato al procuratore del registro del luogo ove ha sede la autorità di P. S. che deve rilasciare la licenza, per l'importo delle relative tasse di concessione e di bollo, nonché, quando occorra, del prezzo della copertina. Il vaglia deve portare l'indicazione del cognome, nome e abitazione del richiedente; c) da due copie di recente fotografia dell'interessato, a capo scoperto e a mezzo busto. La fotografia dev'essere senza cartoncino o delle dimensioni di cm. 8 per 6; d) per coloro che non hanno prestato servizio presso le forze armate dello Stato, dal certificato attestante l'adempimento delle condizioni di cui all' del R. decreto legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2430, convertito in legge 4 giugno 1936-XIV n. 1143, sul tiro a segno nazionale.
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