Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773›Titolo II
Art. 62
67 / 379In vigore dal 11 lug 1940
La domanda per ottenere la licenza di portare armi deve essere presentata alla autorità, di P. S. e corredata:
a) dal certificato del casellario giudiziale, di data non anteriore ad un mese;
b) da un vaglia intestato al procuratore del registro del luogo ove ha sede la autorità di P. S. che deve rilasciare la licenza, per l'importo delle relative tasse di concessione e di bollo, nonché, quando occorra, del prezzo della copertina.
Il vaglia deve portare l'indicazione del cognome, nome e abitazione del richiedente;
c) da due copie di recente fotografia dell'interessato, a capo scoperto e a mezzo busto. La fotografia dev'essere senza cartoncino o delle dimensioni di cm. 8 per 6;
d) per coloro che non hanno prestato servizio presso le forze armate dello Stato, dal certificato attestante l'adempimento delle condizioni di cui all' del R. decreto legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2430, convertito in legge 4 giugno 1936-XIV n. 1143, sul tiro a segno nazionale.
Storico versioni
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