Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo II

Art. 61

In vigore dal 17 ago 2001
La licenza pel porto d'armi è rilasciata, secondo la rispettiva competenza, dal Prefetto o dal Questore della provincia in cui il richiedente, appartenente ad uno dei Paesi dell'Unione europea, ha la sua residenza o il domicilio, su apposito libretto personale, formato: a) da, una copertina conforme al modulo annesso al presente regolamento, contenente la fotografia e la firma del richiedente, nonché la indicazione delle generalità e dei connotati; b) da uno o più fogli della carta bollata istituita dall' della legge 23 aprile 1911, n. 509, sui quali sono riprodotti i modelli annessi al presente regolamento, rispettivamente per il porto dell'arma lunga da fuoco, della rivoltella o pistola o del bastone animato. Il rilascio del porto di arma lunga per difesa personale, è soggetto alle condizioni richieste per il porto di altre armi per il medesimo motivo, compresa la dimostrazione dell'effettivo bisogno di portare l'arma.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635#art-rpl-61

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