Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo II

Art. 60

In vigore dal 11 lug 1940
L'ordine del Prefetto per la consegna delle armi o delle materie esplodenti, di cui all' della legge, può essere dato con pubblico manifesto. La consegna è eseguita, nel termine stabilito dal Prefetto, all'autorità di P. S. o presso determinati depositi, dove le armi e le materie esplodenti sono temporaneamente custodite senza spesa, a cura. dell'autorità di P. S. o dell'autorità militare, che rilascia ricevuta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635#art-rpl-60

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo