Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773›Titolo II
Art. 60
65 / 379In vigore dal 11 lug 1940
L'ordine del Prefetto per la consegna delle armi o delle materie esplodenti, di cui all' della legge, può essere dato con pubblico manifesto.
La consegna è eseguita, nel termine stabilito dal Prefetto, all'autorità di P. S. o presso determinati depositi, dove le armi e le materie esplodenti sono temporaneamente custodite senza spesa, a cura. dell'autorità di P. S. o dell'autorità militare, che rilascia ricevuta.
Storico versioni
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