Art. 256
Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo IV

Art. 256

262 / 379
In vigore dal 11 lug 1940
Per portare armi, le guardie particolari devono munirsi della licenza prescritta dall' della legge e dall' del presente regolamento. La licenza di porto d'armi a tassa ridotta non può essere rinnovata se non consti che permane la qualità di guardia particolare giurata.
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