Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773›Titolo III
Art. 135
In vigore dal 11 lug 1940
Chiunque dà rappresentazioni cinematografiche in pubblico deve assicurarsi che le pellicole siano esattamente quelle per le quali siano stati rilasciati i rispettivi nulla osta e che le condizioni con essi imposte siano esattamente osservate.
Egli deve altresì presentare tali nulla osta all'autorità di P.
S., ed esibirli, poi, ad ogni richiesta degli ufficiali o degli agenti della forza pubblica.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635#art-rpl-135