Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773›Titolo III
Art. 140
In vigore dal 11 lug 1940
Qualora non siano osservate le disposizioni del paragrafo 14 del presente regolamento, il Questore può sospendere, per un periodo da tre giorni a tre mesi, o revocare la licenza di cui all' della legge, salvo le sanzioni penali.
Nel caso di revoca della licenza, non si può far luogo a concessione di una licenza nuova, se non sia trascorso un anno dal giorno della revoca.
La licenza revocata ad un coniuge non può di regola essere concessa all'altro coniuge, nè ai figli, nè ai genitori del titolare della licenza revocata.
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