Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773›Titolo III
Art. 136
In vigore dal 11 lug 1940
Al possessore della pellicola è fatto obbligo di non modificare il titolo, i sottotitoli o le scritture; di non sostituire i quadri e le scene relative; di non aggiungerne altri e di non alterare in qualsiasi modo l'ordine.
Quando tali prescrizioni non siano osservate da parte del possessore, o quando la pellicola non corrisponda a quella per la quale è stato rilasciato il nulla osta, la relativa riproduzione al pubblico è considerata come mancante del nulla osta medesimo, salvo l'eventuale applicazione delle sanzioni comminate dalla legge.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635#art-rpl-136