Art. 136
Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo III

Art. 136

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In vigore dal 11 lug 1940
Al possessore della pellicola è fatto obbligo di non modificare il titolo, i sottotitoli o le scritture; di non sostituire i quadri e le scene relative; di non aggiungerne altri e di non alterare in qualsiasi modo l'ordine. Quando tali prescrizioni non siano osservate da parte del possessore, o quando la pellicola non corrisponda a quella per la quale è stato rilasciato il nulla osta, la relativa riproduzione al pubblico è considerata come mancante del nulla osta medesimo, salvo l'eventuale applicazione delle sanzioni comminate dalla legge.
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