Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773›Titolo III
Art. 131
In vigore dal 11 lug 1940
I produttori, gli importatori, gli esportatori e coloro che esercitano il commercio delle pellicole cinematografiche, sono obbligati a tenere un registro in ordine cronologico delle pellicole prodotte, importate o esportate o comunque oggetto del proprio commercio, e ad annotarvi i singoli nulla osta o i divieti, con l'indicazione della data e del numero.
Nel caso di nulla osta condizionato, ovvero di nulla osta relativo a successive edizioni di pellicole in primo tempo respinte, oppure comunque approvate in forma diversa da quella presentata alla revisione, deve essere fatta immediata e chiara annotazione nel registro.
Le disposizioni del presente articolo e quelle dell'articolo precedente non si applicano all'Istituto nazionale LUCE e all'Ente nazionale acquisti importazioni pellicole estere.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635#art-rpl-131