Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo III

Art. 126

In vigore dal 5 ago 1994
Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773- ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 1994, N. 480

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480, ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore determinata dall'art. 15, salvo che il relativo procedimento penale sia stato definito".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635#art-rpl-126

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo