Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773›Titolo III
Art. 125
In vigore dal 11 lug 1940
L'autorità locale di P. S., nel concedere la licenza di cui è parola nell' della legge, deve vietare che si espongano oggetti offensivi del buon costume o che possano destare spavento o ribrezzo; deve curare che non si abusi dell'altrui credulità e che sia esclusa ogni possibilità di pericolo per gli spettatori, specialmente nella esposizione di animali feroci.
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