Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo III

Art. 130

In vigore dal 11 lug 1940
L'avviso di cui è parola nell' della legge dev'essere dato al Questore nei modi prescritti dall' del presente regolamento, e deve contenere: a) le generalità e la firma di chi gestisce la produzione, importa, esporta o fa commercio di pellicole cinematografiche; b) l'indicazione del luogo dove si producono o si commerciano le pellicole; ovvero dello stato da cui le pellicole sono importate o al quale sono esportate, nonché, in quest'ultimo caso, del titolo delle pellicole esportate e della data del nulla osta ministeriale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635#art-rpl-130

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