Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773›Titolo I
Art. 15
In vigore dal 17 ago 2001
Quando la legge prescrive, per determinati atti, l'obbligo dell'avviso o della dichiarazione, questi debbono essere presentati per iscritto in doppio esemplare, di cui uno conforme alla legge sul bollo, se prescritto.
L'autorità competente rilascia l'esemplare in bollo alla parte con l'annotazione del provvedimento, e conserva l'altro negli atti di ufficio.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635#art-rpl-15