Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo I

Art. 14

In vigore dal 17 ago 2001
La prestazione di cauzione, quando richiesta dalla legge o disposta dall'autorità nei casi previsti dalla legge, può essere effettuata mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da impresa di assicurazioni regolarmente autorizzata all'esercizio di tale attività e con ogni altra modalità prevista dalle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635#art-rpl-14

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