Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo I

Art. 12

In vigore dal 17 ago 2001
Per la documentazione necessaria a comprovare il possesso nel richiedente dei requisiti personali e l'adempimento delle altre condizioni prescritte si osservano le disposizioni in vigore in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti e di disporre, se ne ricorrono i presupposti, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti. Nei casi in cui è consentita la rappresentanza nell'esercizio di un'attività autorizzata, la domanda dell'interessato deve contenere il consenso scritto dell'eventuale rappresentante. Gli atti di consenso possono essere assunti davanti al dipendente competente a ricevere la documentazione.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635#art-rpl-12

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