Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773›Titolo I
Art. 17
In vigore dal 11 lug 1940
L'obbligo, imposto dalla legge a chi richiede l'acquisto di determinate merci o la prestazione di determinati servigi, di dimostrare, nei casi tassativamente contemplati, la propria identità personale, mediante l'esibizione della carta di identità, riguarda le operazioni che si svolgono con l'intervento personale dei committenti.
Degli affari che vengono trattati per corrispondenza, deve, dal commissionario, essere dato immediato avviso alle autorità di P. S. dei luoghi donde è partita la commissione e dove si spedisce la merce, quando il committente non sia conosciuto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635#art-rpl-17