Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773›Titolo II
Art. 21
In vigore dal 11 lug 1940
Quando il Questore vieti la riunione, per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, ovvero imponga speciali prescrizioni a termini del quarto comma dell' della legge, ne dà notizia ai promotori o direttamente o per mezzo dell'autorità locale di P. S.
L'avvenuta comunicazione dovrà risultare da processo verbale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635#art-rpl-21