Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773›Titolo II
Art. 21
26 / 379In vigore dal 11 lug 1940
Quando il Questore vieti la riunione, per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, ovvero imponga speciali prescrizioni a termini del quarto comma dell' della legge, ne dà notizia ai promotori o direttamente o per mezzo dell'autorità locale di P. S.
L'avvenuta comunicazione dovrà risultare da processo verbale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635#art-rpl-21