Art. 21
Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo II

Art. 21

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In vigore dal 11 lug 1940
Quando il Questore vieti la riunione, per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, ovvero imponga speciali prescrizioni a termini del quarto comma dell' della legge, ne dà notizia ai promotori o direttamente o per mezzo dell'autorità locale di P. S. L'avvenuta comunicazione dovrà risultare da processo verbale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635#art-rpl-21