Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773›Titolo II
Art. 26
In vigore dal 11 lug 1940
Nel caso di scioglimento di una riunione o di un assembramento, a termini dell' della legge, non si può adoperare la forza prima che l'ufficiale di P. S. o il sottufficiale dei Carabinieri, preposto al servizio, ne abbia dato ordine.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635#art-rpl-26