Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo II

Art. 26

In vigore dal 11 lug 1940
Nel caso di scioglimento di una riunione o di un assembramento, a termini dell' della legge, non si può adoperare la forza prima che l'ufficiale di P. S. o il sottufficiale dei Carabinieri, preposto al servizio, ne abbia dato ordine.
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