Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo II

Art. 31

In vigore dal 1 ago 1940
Alle cerimonie, alle processioni religiose e civili e alle altre manifestazioni indicate nell' della legge, si applicano le disposizioni degli a 28 del presente regolamento.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635#art-rpl-31

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