Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773›Titolo II
Art. 33
In vigore dal 11 lug 1940
« Sono armi da guerra », ai sensi dell' della legge, le armi di ogni specie, da punta, da taglio e da sparo, destinate o che possono essere destinate per l'armamento delle truppe nazionali o straniere, o per qualsiasi uso militare.
Sono armi « tipo guerra » quelle che presentano caratteristiche analoghe alle armi da guerra.
Sono « munizioni da guerra » le cartucce, i proiettili, le bombe, la polvere, le capsule ed ogni altra materia, destinata al caricamento delle armi da sparo belliche, o comunque ad impiego bellico.
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