Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo II

Art. 28

In vigore dal 11 lug 1940
Quando sia omesso l'avviso di cui all' della legge, la autorità locale di P. S. informa immediatamente il Questore, e in caso di urgenza, provvede, sotto la propria responsabilità, o ad impedire che la riunione abbia luogo o a vigilarne lo svolgimento, riferendone subito al Questore per gli ulteriori provvedimenti.
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