Art. 28
Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo II

Art. 28

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In vigore dal 11 lug 1940
Quando sia omesso l'avviso di cui all' della legge, la autorità locale di P. S. informa immediatamente il Questore, e in caso di urgenza, provvede, sotto la propria responsabilità, o ad impedire che la riunione abbia luogo o a vigilarne lo svolgimento, riferendone subito al Questore per gli ulteriori provvedimenti.
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