Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo II

Art. 27

In vigore dal 11 lug 1940
Eseguito lo scioglimento di una riunione o di un assembramento, l'ufficiale di P. S. o il sottufficiale dei CC. RR. preposto a1 servizio redige verbale sulle varie fasi della riunione, sui reati eventualmente commessi, sugli autori di essi e sulle misure adottate per il mantenimento dell'ordine. Ove sia il caso, il verbale è trasmesso, entro ventiquattro ore, all'autorità giudiziaria per l'esercizio dell'azione penale.
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