Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo II

Art. 23

In vigore dal 11 lug 1940
L'ufficiale di P. S. preposto al servizio impartisce le occorrenti istruzioni ai comandanti della forza pubblica e della forza armata, presenti sul posto, chiarendo ad essi gli obbiettivi da conseguire. Le sue disposizioni non possono essere modificate senza suo ordine.
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