Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773›Titolo II
Art. 23
28 / 379In vigore dal 11 lug 1940
L'ufficiale di P. S. preposto al servizio impartisce le occorrenti istruzioni ai comandanti della forza pubblica e della forza armata, presenti sul posto, chiarendo ad essi gli obbiettivi da conseguire.
Le sue disposizioni non possono essere modificate senza suo ordine.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635#art-rpl-23