Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo II

Art. 32

In vigore dal 11 lug 1940
Per l'esercizio della facoltà attribuita al Questore dal secondo comma dell' della legge, per quanto riguarda i trasporti funebri, si osserva il disposto dell' del presente regolamento.
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