Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773›Titolo II
Art. 32
37 / 379In vigore dal 11 lug 1940
Per l'esercizio della facoltà attribuita al Questore dal secondo comma dell' della legge, per quanto riguarda i trasporti funebri, si osserva il disposto dell' del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635#art-rpl-32