Art. 32
Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo II

Art. 32

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In vigore dal 11 lug 1940
Per l'esercizio della facoltà attribuita al Questore dal secondo comma dell' della legge, per quanto riguarda i trasporti funebri, si osserva il disposto dell' del presente regolamento.
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