Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo II

Art. 35

In vigore dal 11 lug 1940
Gli stabilimenti per le produzioni dei materiali da guerra sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'interno, che la esercita per mezzo dei funzionari a ciò delegati. La sorveglianza tecnica può essere esercitata anche dal Ministero della Guerra, i cui delegati, tecnici o militari, hanno facoltà di visitare gli stabilimenti in ogni tempo.
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