Art. 35
Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo II

Art. 35

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In vigore dal 11 lug 1940
Gli stabilimenti per le produzioni dei materiali da guerra sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'interno, che la esercita per mezzo dei funzionari a ciò delegati. La sorveglianza tecnica può essere esercitata anche dal Ministero della Guerra, i cui delegati, tecnici o militari, hanno facoltà di visitare gli stabilimenti in ogni tempo.
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