Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo II

Art. 39

In vigore dal 11 lug 1940
Per ottenere la licenza ad esportare materiale da guerra, si deve indicare, con le generalità del richiedente: a) lo Stato a cui i materiali sono diretti e la ditta, persona od ente, cui sono ceduti; b) la fabbrica o il deposito da cui partono; c) la specie e la quantità dei materiali. Le indicazioni di cui alle lettere a), b), c) di quest'articolo devono essere riportate sulla licenza.
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