Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773›Titolo II
Art. 44
In vigore dal 11 lug 1940
Sono considerati armi comuni da sparo, ai sensi dell' della legge:
a) tutti i fucili con una o più canne ad anima liscia, comprese le spingarde;
b) i fucili con due canne rigate purchè non idonei ad impiegare cartuccia con pallottola totalmente blindata;
c) i fucili con due o tre canne, miste (una liscia e una rigata oppure due canne liscie ed una rigata), purchè non idonei ad impiegare cartucce con pallottola totalmente blindata;
d)i fucili ad una sola canna rigata che, pur potendo impiegare cartucce con pallottola parzialmente blindata, abbiano una gittata non superiore ai 500 metri con alzo di mira massimo di m. 300;
e) le rivoltelle o pistole a rotazione, di qualsiasi peso, calibro e dimensione;
f) le pistole automatiche il cui potere di arresto non sia superiore a 25 metri.
Sono pure considerate armi da sparo quelle denominate «da bersaglio da sala» e quelle ad aria compressa siano lunghe che corte.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635#art-rpl-44