Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo II

Art. 43

In vigore dal 11 lug 1940
È considerata passeggiata in forma militare con armi l'adunata, anche in luoghi privati, di corpi od associazioni con armi, nonché l'intervento in feste, funzioni o trattenimenti in luoghi pubblici od aperti al pubblico. Nelle passeggiate in forma militare non possono portarsi munizioni.
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