Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773›Titolo II
Art. 48
In vigore dal 11 lug 1940
La licenza di cui all' della legge, per la introduzione di armi dall'estero o per l'esportazione, è rilasciata dal Questore della Provincia nella quale si trova il Comune dove le armi sono dirette o donde sono spedite.
Sulle domande di transito provvede il Questore della Provincia di confine dal quale le armi sono introdotte.
Alle licenze contemplate da quest'articolo si applica il disposto dell' del presente regolamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635#art-rpl-48