Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo II

Art. 50

In vigore dal 11 lug 1940
L'avviso per il trasporto delle armi nell'interno del Regno, di cui è parola nel primo e nel secondo comma dell' della legge, deve essere presentato al Questore della Provincia donde le armi sono spedite. Ove il Questore autorizzi il trasporto, appone il visto sull'avviso. L'avviso col visto deve accompagnare le armi.
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