Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo II

Art. 51

In vigore dal 11 lug 1940
La dichiarazione di chi esercita l'industria della riparazione delle armi deve contenere le seguenti indicazioni: a) l'esatta ubicazione dell'officina; b) gli operai occupati in essa; c) il tipo riparazioni per cui l'officina è attrezzata. Oltre all'eventuale trasferimento, deve essere notificato al Questore ogni mutamento nelle condizioni denunziate nella prima dichiarazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635#art-rpl-51

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