Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo II

Art. 54

In vigore dal 11 lug 1940
Nel registro di cui all' della legge si prende nota della data dell'operazione; della persona o della ditta con la quale l'operazione è compiuta, della specie, contrassegni o quantità delle armi acquistate o vendute, del relativo prezzo e del modo col quale l'acquirente ha dimostrato la propria identità personale. È permessa la vendita delle armi lunghe da fuoco al minore che esibisca la licenza di porto d'armi.
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