Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo II

Art. 53

In vigore dal 1 ago 1940
L'autorità di P. S. ha facoltà di stabilire speciali condizioni per il trasporto dello armi. È vietato il trasporto di armi da sparo cariche.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635#art-rpl-53

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo