Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773›Titolo II
Art. 53
58 / 379In vigore dal 1 ago 1940
L'autorità di P. S. ha facoltà di stabilire speciali condizioni per il trasporto dello armi.
È vietato il trasporto di armi da sparo cariche.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635#art-rpl-53